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Ergastolo ostativo: incompatibile con la Costituzione e con la CEDU

Pubblichiamo la nota dell’Osservatorio Carcere.

L’ERGASTOLO OSTATIVO È DUNQUE INCOMPATIBILE

CON LA COSTITUZIONE E CON LA CEDU

Finalmente la Corte Costituzionale ha sancito il contrasto e l’incompatibilità dell’ergastolo ostativo con la nostra Costituzione e con la Convezione Europea dei Diritti dell’Uomo.

Il titolo a caratteri cubitali del comunicato stampa diramato dalla Corte in occasione della camera di consiglio, già oggetto di differimento dal 23 marzo, non lascia dubbi: la collaborazione non può essere “l’unico modo per il condannato di recuperare la libertà”.

Un altro passo verso il rientro nella legalità costituzionale dell’esecuzione penale ed il superamento della legislazione emergenziale che non trova più, a distanza di tanti anni, alcuna giustificazione razionale.

Certo, occorrerà leggere la motivazione dell’ordinanza – che, secondo il comunicato emesso, sarà depositata nelle prossime settimane – per comprendere le reali ragioni che hanno indotto la Corte a rendere una nuova formula di incostituzionalità, quella sospesa.

Il Legislatore avrà tempo fino a maggio 2022 per procedere ad una revisione organica e complessiva dell’impianto fondato sull’ostatività della pena.

Adesso si faccia presto e bene!

Presto, tenendo conto dell’esistenza di oltre mille condannati all’ergastolo ostativo cui, ad oggi, è inibito, da una norma ritenuta incompatibile e quindi incostituzionale, di poter esercitare il loro sacrosanto diritto alla corretta rivalutazione del lungo percorso trattamentale intrapreso.

Si badi: rivalutazione e non scarcerazione o benefici. Riesame della personalità affidata comunque al giudizio dello Stato.

La Corte ha emesso un verdetto storico, atteso da troppi anni. Ne resta ancora uno per completare il percorso che porterà il nostro Paese al rispetto delle chiarissime norme della Costituzione e della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.

Sarà impegno dell’avvocatura penale vigilare perché nessuna ragione politica dettata da ingiuste logiche securitarie possa svilire il fine rieducativo della pena affermato dall’art. 27 della Costituzione.

Roma, 19 aprile 2021

L’Osservatorio Carcere