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Astensione collettiva dall’attività giudiziaria degli avvocati, ex lege 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000 per i giorni 19, 20 e 21 aprile 2023

La Camera Penale Circondariale di Isernia in relazione alle motivazioni contenute nella delibera di astensione dall’attività giudiziaria penale proclamata dalla Giunta dell’UCPI in data 27 marzo 2023,

in ossequio

alla predetta delibera dell’organo rappresentativo nazionale e nel rispetto delle norme di legge nonché di quelle, recentemente modificate, di cui al Codice di Autoregolamentazione delle astensioni dall’attività giudiziaria degli avvocati adottato da OUA, UCPI, AIGA, UNCC che –ai sensi della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000 e delle relative procedure- è stato valutato come idoneo e dunque

operante dalla Commissione di Garanzia dell’Attuazione della legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici essenziali mediante la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2008 ai sensi della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000

comunica

ai sensi dell’Articolo 2 del detto Codice che

a) l’astensione dalle attività giudiziarie ha la durata di tre giorni e si terrà dal 19 al 21 aprile 2023;

b) la specifica motivazione della astensione è desumibile nella allegata delibera dell’Unione delle Camere Penali Italiane del 27 marzo 2023;

c) è stata e sarà assicurata la comunicazione al pubblico della astensione con modalità tali da determinare il minimo disagio per i cittadini, fra l’altro dando tempestiva comunicazione dell’iniziativa mediante pubblicazione sul sito Internet dell’Unione delle Camere Penali Italiane www.camerepenali.it, mediante comunicazione agli organi di stampa nonché con altri mezzi di comunicazione anche all’interno degli uffici giudiziari (manifesti; volantini etc.)

d) la predetta astensione viene comunicata nei termini prescritti alle Autorità indicate nell’articolo 2 del Codice di Autoregolamentazione sopra indicato;

e) tra la proclamazione e l’effettuazione dell’astensione non intercorre un periodo di tempo superiore a sessanta giorni;

f) l’astensione in questione non rientra tra i casi di cui all’art. 2 comma 7 della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000;

g) sono rispettate le condizioni di cui all’art. 2, comma IV del Codice di Autoregolamentazione predetto.

Il Presidente

Avv. Francesco La Cava