STATUTO DELLA CAMERA PENALE CIRCONDARIALE DI ISERNIA

Articolo 1 (Associazione)

La Camera Penale Circondariale di Isernia è la libera associazione di avvocati penalisti.

Articolo 2 (Soci)

Possono essere soci della Camera Penale gli avvocati ed i praticanti che esercitano la Professione Forense nella Repubblica Italiana e, prevalentemente, il patrocinio penale. L’ammissione dei nuovi soci viene deliberata dal Direttivo a votazione palese. I soci hanno tutti pari diritti; ogni associato ha diritto di partecipare alle Assemblee e gode di elettorato attivo e passivo nella nomina degli organi dell’Associazione, coi limiti previsti dal presente Statuto. L’appartenenza alla Camera Penale ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi Organi rappresentativi secondo le competenze statutarie. Il socio si adopera per promuovere e contribuire al perseguimento degli scopi dell’Associazione. Il socio è tenuto a versare la quota associativa entro il 15 aprile di ogni anno.

Articolo 3 (Scopi)

La Camera Penale non ha fini di lucro ed ha i seguenti scopi:

  1. a) promuovere la conoscenza, la diffusione, la concreta realizzazione e la tutela dei valori fondamentali del diritto penale, nonché del giusto ed equo processo penale;
  2. b) operare affinché i diritti e le prerogative dell’avvocatura siano garantiti conformemente alle norme costituzionali e internazionali;
  3. c) tutelare la dignità, il prestigio e il rispetto della funzione del difensore e ciò al fine di garantire che:

– la difesa assuma una importanza essenziale nell’iter del procedimento e del processo come esercizio di funzione costituzionalmente garantita ai fini di un equilibrato esercizio della Giurisdizione;

– si assicuri la partecipazione dell’accusa e della difesa su basi di parità in ogni stato e grado del procedimento e del processo, anche con riferimento ai poteri di indagine che la legge conferisce alle parti processuali ed al diritto di raccogliere, indicare ed ottenere l’acquisizione di elementi di prova;

– la difesa sia assicurata come diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento e del processo anche con riferimento alla libertà del difensore ed alla sua autonomia;

– la difesa sia assicurata ai non abbienti, siano essi accusati o vittime di reato, verificando la funzionalità del servizio fornito dallo Stato allo scopo di rilevare le eventuali carenze e di adottare ogni opportuna iniziativa per eliminarle.

 

  1. d) promuovere studi e iniziative culturali utili alla sempre maggiore qualificazione dell’attività professionale;
  2. e) vigilare sulla corretta amministrazione della giustizia penale e sul rispetto del diritto di difesa;
  3. f) sviluppare i rapporti con le altre Camere Penali, in particolare con quelle istituite nel distretto di Corte d’Appello;
  4. g) provvedere alla “formazione per gli avvocati penalisti”, anche ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 60/2001 in materia di formazione dei difensori di ufficio e del Protocollo d’Intesa sottoscritto tra il Consiglio Nazionale Forense e l’Unione Camere Penali Italiane, in data 17.10.2007.

Articolo 4 (Patrimonio)

Il patrimonio della Camera Penale è costituito dai contributi di ciascun iscritto (quota associativa) e da eventuali contributi di enti e privati nonché da elargizioni, donazioni, lasciti a qualunque titolo disposti a favore dell’Associazione stessa, dagli eventuali proventi di attività in campo pubblicistico e/o editoriale, dai corrispettivi dei servizi strettamente attinenti all’esercizio dell’attività professionale che potranno essere apprestati, dai beni strumentali.

La quota di iscrizione annuale è personale e non rifondibile al socio. Le quote di iscrizione riscosse confluiscono sul conto corrente intestato alla Camera Penale di Isernia, acceso presso un Istituto di Credito scelto dal Consiglio Direttivo, ed è fissata in € 80 annui salvo modifiche del Consiglio Direttivo.

Articolo 5 (Organi)

Sono organi della Camera Penale:

  1. a) l’Assemblea dei soci;
  2. b) il Presidente;
  3. c) il Consiglio Direttivo.

Articolo 6 (Assemblea dei soci)

L’assemblea dei soci elegge il Consiglio Direttivo. Sono eleggibili gli avvocati che siano iscritti alla Camera Penale da almeno due anni e si trovino in regola col pagamento delle quote sociali, salvo quanto precisato al successivo art. 10. L’assemblea approva annualmente il rendiconto economico e finanziario redatto dal Consiglio Direttivo. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione fondi o riserve durante la vita dell’Associazione. L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno su convocazione del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un quinto dei soci corredata degli argomenti posti all’ordine del giorno.

Essa:

  1. a) definisce ed approva le iniziative da intraprendere per l’attuazione degli scopi statutari;
  2. b) determina la quota associativa annuale;
  3. c) elegge i delegati al Congresso dell’Unione delle Camere Penali Italiane;

Articolo 7 (Attività dell’Assemblea)

L’assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno 1/4 dei soci in regola col pagamento delle quote sociali. Le deliberazioni dell’assemblea sono prese a maggioranza semplice e a scrutinio palese, salvo che lo statuto disponga diversamente. Hanno diritto di voto i soci in regola col pagamento delle quote sociali. Delle deliberazioni è redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Camera Penale. Ove ne sia ravvisata l’opportunità, l’assemblea può disporre che le proprie deliberazioni siano portate a conoscenza del pubblico o comunicate ad autorità, enti e organismi che possano avervi interesse. Ogni socio ha diritto ad un voto e potrà rappresentare per delega non più di un altro socio. Per le votazioni a scrutinio segreto non sono ammesse deleghe. Le deleghe dovranno essere rilasciate per iscritto e depositate all’inizio dell’Assemblea. Il Presidente della Camera Penale, o in sua assenza il Vice Presidente, provvederà, prima di dar corso ai lavori, ad invitare i soci presenti a depositare le deleghe eventualmente in loro possesso avvertendo che ogni successivo deposito non sarà ammesso. Prima dell’espressione del voto la regolarità delle deleghe, a giudizio insindacabile, verrà verificata dal Presidente della Camera Penale. L’Assemblea delibera la proroga del Consiglio Direttivo per non oltre un anno dalla sua scadenza allorquando necessità di lavoro, di ultimazione di progetti o particolari circostanze ne evidenzino l’opportunità.

Articolo 8 (Convocazione dell’Assemblea)

L’assemblea è convocata di regola a mezzo di comunicazione telematica inviata ad ogni iscritto ed affissa all’albo della Camera Penale presso il Tribunale di Isernia con relativo ordine del giorno. In particolari casi di necessità ed urgenza la convocazione può avvenire a mezzo telefax o con manifesti da affiggere presso il Consiglio dell’Ordine.

Articolo 9 (Presidente e Consiglio Direttivo)

Il Presidente e il Consiglio Direttivo, formato da cinque componenti (compreso il Presidente), costituiscono l’organo di governo della Camera Penale e ne operano le scelte concrete nel rispetto dello statuto, delle direttive e delle deliberazioni adottate dall’assemblea. In particolari casi di necessità ed urgenza il Presidente ed il Direttivo assumono adeguate iniziative nell’ambito degli scopi statutari, richiedendo sollecita ratifica all’assemblea. Il Presidente ed i quattro consiglieri devono essere avvocati. Può essere eletto fra i praticanti avvocati un rappresentante delegato che è affiancato al Consiglio Direttivo, senza diritto di voto. Il Presidente è il rappresentante legale della Camera Penale, di cui presiede l’assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo. E’ il garante dell’unità di indirizzo e della collegialità delle scelte, delle quali assume la responsabilità verso l’assemblea. Quale componente del Consiglio delle Camere Penali previsto dall’art. 8 dello statuto dell’Unione delle Camere Penali Italiane, ha il compito di rappresentare in sede nazionale le istanze della Camera Penale di Isernia e di informare tempestivamente quest’ultima delle attività e delle iniziative dell’Unione. Il Presidente e il Consiglio Direttivo durano in carica un triennio. Il Presidente non è eleggibile per più di due trienni consecutivi. Il Presidente nomina un vicepresidente in seno al Consiglio Direttivo, per sostituirlo quando impedito. Il Presidente, alla fine del mandato, rimane in carica come presidente onorario senza diritto di voto in seno al consiglio direttivo cui ha facoltà di partecipare esprimendo pareri di natura consultiva.

Articolo 10 (Incompatibilità)

La carica di Presidente e quella di Consigliere sono incompatibili con:

  1. a) la carica di presidente o di consigliere dell’Ordine degli avvocati;
  2. b) la carica di Presidente o membro della Giunta dell’Unione delle Camere Penali Italiane;
  3. c) la carica di componente del CNF;
  4. d) La carica di membro del Consiglio Direttivo della Camera Penale è inoltre incompatibile con qualsiasi altro incarico di natura politica o carica ricoperta in altri Organi rappresentativi della categoria forense o associazioni forensi. Nel caso in cui un membro del Consiglio Direttivo risultasse eletto ad altra carica nel corso del mandato dovrà scegliere, entro un mese dall’elezione, quale carica ricoprire. Il Socio che ricopre cariche in altri Organi rappresentativi e viene eletto nel Consiglio Direttivo della Camera Penale deve optare per una delle due cariche.

Articolo 11 (Elezioni del Presidente e del Consiglio Direttivo)

Le votazioni per eleggere il Presidente ed il Consiglio Direttivo si svolgono, ogni tre anni, a scrutinio segreto e in unica seduta. Nella stessa votazione viene eletto l’eventuale rappresentante dei praticanti avvocati affiancato al Consiglio Direttivo. In sede elettorale l’assemblea è presieduta dal socio più anziano, assistito per lo scrutinio da due soci nominati dall’assemblea medesima. L’Assemblea per le elezioni del Consiglio Direttivo deve essere convocata non oltre 30 giorni dopo la scadenza del biennio di cui all’art. 9. L’iscritto che intende candidarsi dovrà presentare la propria candidatura scritta alla Camera Penale fino alle h. 12 del settimo giorno libero antecedente a quello fissato per le operazioni di voto. A ciascun socio è consegnata una scheda, per l’elezione dei membri del Consiglio Direttivo. Sulla scheda possono indicarsi fino a cinque preferenze per l’elezione dei membri del Consiglio Direttivo ed una destinata esclusivamente all’eventuale rappresentante dei praticanti avvocati, da affiancare al Consiglio Direttivo. Risultano eletti quali componenti del Consiglio Direttivo coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. Risulta eletto quale eventuale rappresentante per i praticanti avvocati il candidato che ha riportato il maggior numero di voti. In caso di egual numero di suffragi per l’ultimo o gli ultimi in graduatoria risulterà eletto il Socio con più anzianità di regolare iscrizione continuativa alla Camera Penale. In caso di dimissioni o comunque di impossibilità ad esercitare il mandato da parte di uno o più membri anche contestualmente, e con un massimo di due, risulterà eletto di diritto il primo o i primi due dei non eletti con maggiore anzianità di regolare iscrizione continuativa alla Camera Penale. In ogni caso di parità si farà riferimento alla maggiore anzianità anagrafica. Il Direttivo elegge poi, fra i consiglieri avvocati eletti, il Presidente con voto a scrutinio segreto. Per i primi due trienni il consiglio direttivo è composto dai soci fondatori così come specificato nell’atto costitutivo.

Articolo 12 (Attività del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente della Camera Penale o a richiesta di uno dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno tre componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Delle medesime è redatto verbale. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente o, in sua assenza, quello del Vice-Presidente. In occasione della prima riunione, e cioè nella medesima seduta e subito dopo le votazioni di cui all’art. 11, il Consiglio Direttivo designa tra i propri componenti un Segretario e un Tesoriere. Il Presidente designa un vice Presidente. Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipa, con funzioni consultive e propositive, l’eventuale rappresentante dei praticanti avvocati, senza diritto di voto.

Articolo 13 (Esclusione del socio)

I soci che con la loro condotta si pongano in insanabile contrasto con gli scopi di cui all’art. 3 o siano morosi nel pagamento delle quote sociali per almeno due anni consecutivi, sono esclusi dalla Camera Penale. L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo. L’esclusione non può essere disposta in caso di morosità se il socio versa le quote dei due anni precedenti entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, nonché in caso di contrasto con gli scopi statutari, senza che al socio sia stato preventivamente contestato l’addebito provvisorio da parte del Consiglio Direttivo e che gli sia stato consentito di difendersi personalmente, o con l’assistenza di un altro socio da esso delegato, di fronte al Consiglio Direttivo. Il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo successivamente alla audizione difensiva o in caso di assenza ingiustificata alla audizione stessa, è ricorribile all’Assemblea entro 10 giorni dalla ricezione dell’addebito definitivo. Il ricorso non ha effetto sospensivo. Il Consiglio Direttivo, entro 30 giorni dalla ricezione del ricorso convoca l’Assemblea per la decisione che viene presa a scrutinio segreto dalla maggioranza dei due terzi dei presenti.

Articolo 14 (Modificazioni dello statuto)

Il presente statuto può essere modificato dall’assemblea, appositamente convocata nelle forme previste dall’articolo 8 comma 1, con la maggioranza dei due terzi dei soci presenti.

Articolo 15 (Scioglimento)

Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Articolo 16 (Devoluzione)

In caso di scioglimento dell’Associazione, quale che ne sia la causa, il suo patrimonio dovrà devolversi ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 17 (Logo)

La Camera Penale Circondariale di Isernia assume per la propria identificazione il Logo dell’Unione della Camere Penali Italiane, approvato al Congresso di Treviso del 21 ottobre 2006, con la dicitura “Camera Penale Circondariale di Isernia Aderente all’Unione Camere Penali Italiane”.

Il presente statuto viene approvato dai soci fondatori ed è allegato, previa sottoscrizione del Presidente e del Segretario, all’atto costitutivo della Camera Penale Circondariale di Isernia.

Isernia, 22 marzo 2017

Il Segretario                                                                 Il Presidente

 

Il presente Statuto è stato così modificato a seguito di delibera dell’Assemblea, ex art. 8 in data 20 marzo 2019 ed è quello in vigore da detta data.

Il Segretario                                                                                        Il Presidente